Vaccinazioni Roma
Quando uno studente si presenterà a scuola non vaccinato sarà compito della ASL intervenire, non della scuola. Infatti, quando l’Ente sanitario accerta che non viene rispettata la regola, comincia una diatriba con la famiglia, anche se quasi mai si arriva ad una vaccinazione coatta. Trovate qui sotto tutti i pediatri a Roma.
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La delicata questione circa la frequenza scolastica dei bambini non vaccinati venne presa in considerazione quando i Ministri Bindi e Berlinguer emanarono la circolare ministeriale del 23 settembre 1998, con la quale si modificava il D.P.R. del 22 dicembre1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie. In base all’art. 47 di tale provvedimento, i direttori delle scuole, pubbliche o private, non potevano ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovassero con relativi certificati, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.
Tale circolare venne recepita nel D.P.R. firmato da Scalfaro il 26 gennaio 1999, ma subito dopo bloccato dalla Corte dei Conti che lo dichiarava inammissibile in quanto modificava una norma regolamentare e quindi secondaria, ponendola in contraddizione con una norma primaria. Infatti, il D.P.R. modificava il regolamento del 1967 prevedendo la non obbligatorietà di esibire il certificato vaccinale per la frequenza della scuola.
Nonostante tale opposizione, il D.P.R. venne recepito dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 1999, per trovare pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 1999, ed entrare in vigore 15 giorni dopo.
Ma qual è il suo contenuto?
Anche chi, per ideologia o per problemi di salute non è vaccinato, può frequentare la scuola ed essere ammesso agli esami. Il direttore dell’istituto non potrà più allontanare gli alunni, ma il suo unico compito a riguardo sarà quello di avvisare, entro 5 giorni, la ASL competente per gli opportuni interventi: da ciò si evince che l’obbligo della vaccinazione permane, ma sarà compito della ASL intervenire, non della scuola.
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Tale circolare venne recepita nel D.P.R. firmato da Scalfaro il 26 gennaio 1999, ma subito dopo bloccato dalla Corte dei Conti che lo dichiarava inammissibile in quanto modificava una norma regolamentare e quindi secondaria, ponendola in contraddizione con una norma primaria. Infatti, il D.P.R. modificava il regolamento del 1967 prevedendo la non obbligatorietà di esibire il certificato vaccinale per la frequenza della scuola.
Nonostante tale opposizione, il D.P.R. venne recepito dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 1999, per trovare pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 1999, ed entrare in vigore 15 giorni dopo.
Ma qual è il suo contenuto?
Anche chi, per ideologia o per problemi di salute non è vaccinato, può frequentare la scuola ed essere ammesso agli esami. Il direttore dell’istituto non potrà più allontanare gli alunni, ma il suo unico compito a riguardo sarà quello di avvisare, entro 5 giorni, la ASL competente per gli opportuni interventi: da ciò si evince che l’obbligo della vaccinazione permane, ma sarà compito della ASL intervenire, non della scuola.
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